Definizioni

L’Art. 2 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP definisce:

– centri di immersione: le imprese o associazioni che operano nel settore turistico ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

– immersioni subacquee: l’insieme delle attività effettuate in modo individuale o in gruppo, con l’utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), o in apnea, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino e all’addestramento subacque, senza la conduzione di guide o istruttori;

– visite guidate subacquee: le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore, con l’utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l’accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino.

 

(questa elencazione ha mera natura informativa ed esemplificativa senza pretesa di completezza. Per prendere visione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione e degli eventuali atti amministrativi inerenti la gestione si rimanda alla sezione: Aspetti normativi e regolamenti. Per eventuali chiarimenti e delucidazioni si prega di contattare gli uffici dell’AMP).

 

In zona A
1. non sono consentite le attività di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne;
2. sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell’Ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, svolte dai centri d’immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di guida autorizzata dall’Ente gestore con grado minimo “Dive Master”, o titolo equivalente, e iscrizione nell’elenco regionale delle guide subacquee;

b) con un numero massimo di 4 subacquei ogni guida, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna unità navale;

c) i subacquei partecipanti devono risultare almeno in possesso di brevetto di 1° livello.

In zona B
1. non sono consentite le attività di didattica subacquea per l’ottenimento di brevetti subacquei di 1° livello;
2. sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell’Ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, svolte dai centri d’immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
a) in presenza di guida autorizzata dall’Ente gestore con grado minimo “Dive Master”, o titolo equivalente, e iscrizione nell’elenco regionale delle guide subacquee;

b) con un numero massimo di 5 subacquei ogni guida autorizzata, per un massimo di 3 guide e 15 subacquei per
ciascun gruppo;

c) i subacquei partecipanti devono risultare almeno in possesso di brevetto di 1° livello.

2. Non sono consentite le visite guidate subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore.

In zona C
1. Sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell’Ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, svolte dai centri d’immersione autorizzati secondo la seguente modalità:
un numero massimo di 5 subacquei ogni guida autorizzata, per un massimo di 3 guide e 15 subacquei per ciascun gruppo.
2. Non sono consentite le visite guidate subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore.
Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta descritto per le immersioni subacquee senza la conduzione di guide o istruttori.

mappa area marina protetta bergeggi