Regolamento di disciplina

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Decreto ministeriale 7 maggio 2007

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta Isola di Bergeggi
(G.U. della Repubblica Italiana n. 226 del 28 settembre 2007)

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente;
VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera V), Isola di Bergeggi;
VISTO l’art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino sono trasferite al Ministero dell’ambiente;
VISTO l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;
VISTO l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell’ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l’articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  DEC/DPN/828 del 7 maggio 2007 di istituzione dell’area marina protetta Isola di Bergeggi;
VISTO l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;
VISTA l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
VISTO il parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, espresso dal Comune di Bergeggi con delibera di Giunta Comunale prot. n. 22 del 9 marzo 2006;
VISTO il parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, espresso dalla Provincia di Savona con delibera di Giunta Provinciale n. 61 del 28 marzo 2006;
VISTO il parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, espresso dalla Regione Liguria con delibera di Giunta Regionale n. 390 del 20 aprile 2006;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di Regolamento espresso nella seduta del 27 luglio 2006, Repertorio atti n. 963/CU, dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il parere n. prot. Sezione Atti Normativi 4497/2006, espresso con osservazioni dal Consiglio di Stato nell’Adunanza generale del 18 dicembre 2006;
CONSIDERATO necessario procedere all’approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta Isola di Bergeggi;

DECRETA:

Art. 1

1.      E’ approvato l’allegato Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta Isola di Bergeggi.

Allegato di cui all’articolo 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “Isola di Bergeggi”
(ex Art. 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all’interno dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, delimitata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto istitutivo del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona anche in deroga ai divieti di cui all’art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) «acquacoltura», l’insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
b) «ancoraggio», l’insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all’ancora;
c) «balneazione», l’attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l’impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; d) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione.
e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
f) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
g) «immersione subacquea», l’insieme delle attività effettuate con l’utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino e all’addestramento subacqueo;
h) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
i) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell’andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
j) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
k) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
l)  «ormeggio», l’insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un’opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un’opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
m) «pesca sportiva», l’attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
n) «pesca subacquea», l’attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
o) «pescaturismo», l’attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
p) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
q) «ripopolamento attivo», l’attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell’area di rilascio;
r) «trasporto passeggeri» l’attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l’utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
s) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all’articolo 136 del codice della navigazione;
t) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l’utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino emerso e costiero;
u) «zonazione», la suddivisione dell’area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità e delimitazione dell’area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell’area marina protetta Isola di Bergeggi, come previste dagli articoli 3 e 4 del decreto istitutivo.

Articolo 4 – Attività non consentite

1. Nell’area marina protetta Isola di Bergeggi non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell’ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all’articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dall’articolo 5 del decreto istitutivo e salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, non è consentita:
a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
d. qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e. l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
f. l’uso di fuochi all’aperto.

Articolo 5 – Zonazione dell’area marina protetta

1. L’area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica della carta n. 104 dell’Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento:
a. il tratto di mare prospiciente la costa sud dell’Isola di Bergeggi, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto    Latitudine          Longitudine
S1       44°  14’  04”  N    008°  26’  46”  E  In costa
T        44°  14’  05“  N    008°  26’  48”  E
U        44°  13’  58”  N    008°  26”  48”  E
V        44°  13’  58”  N    008°  26’  35”  E
Z1       44°  14’  01“  N    008°  26’  37”  E  In costa

3. La  zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento:
a. il tratto di mare circostante l’Isola di Bergeggi, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto    Latitudine          Longitudine
N        44°  14’  10“  N    008°  26’  32“  E
P        44°  14’  10“  N    008°  26’  53”  E
Q        44°  13’  54“  N    008°  26’  53”  E
R        44°  13’  54”  N    008°  26’  32”  E

b. il tratto di mare prospiciente la costa della Punta Predani, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto    Latitudine          Longitudine
F1        44°  14’  38”  N    008°  26’  38“  E  In costa
G         44°  14’  35“  N    008°  26’  59”  E
H         44°  14’  28”  N    008°  27’  04”  E
L         44°  14’  16“  N    008°  26’  44”  E
M1      44°  14“  15“  N    008°  26’  34”  E  In costa

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento.
5. Le coordinate geografiche indicate nel presente Regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Articolo 6 – Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi” e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all’articolo 5 del decreto istitutivo, come riportato nell’articolo 4 del presente Regolamento, sono consentite:
Zona A – di riserva integrale:
a) le attività di soccorso e sorveglianza;
b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell’area marina protetta;
c) le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, organizzate dai centri d’immersione subacquea, con un rapporto guida/sub non inferiore a 1/4;
d) le immersioni subacquee, autorizzate e contingentate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali. Zona B – di riserva generale:
a) le attività consentite in zona A;
b) la balneazione;
c) la navigazione a vela e a remi;
d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari,a velocità non superiore a cinque nodi;
e) la navigazione a motore di unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore, a velocità, comunque, non superiore a cinque nodi;
f) l’ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali;
g) l’esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei comuni di Bergeggi, Vado, Spotorno e Noli, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
h) l’attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei comuni di Bergeggi, Vado, Spotorno e Noli, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune ricadente nell’area marina protetta;
j) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d’immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore;
k) le immersioni subacquee, autorizzate dal soggetto gestore;
l) l’accesso alla Grotta di Bergeggi, autorizzato e contingentato dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali.

Zona C – di riserva parziale:
a) le attività consentite in zona A e in zona B;
b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore a dieci nodi;
c) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, a velocità non superiore a dieci nodi;
d) l’ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
e) la pesca sportiva, riservata ai residenti nel comune ricadente nell’area marina protetta;
f) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nel comune ricadente nell’area marina protetta.

Articolo 7 – Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell’Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta, ai sensi dell’articolo 28 della L. 979 del 1982.
2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell’area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell’area marina protetta.
3. Fino all’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all’articolo 6 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l’Ente gestore provvederà a proporre un nuovo Regolamento che sarà adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l’impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall’Ente gestore dovrà prevedere misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

Articolo 8 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell’area marina protetta, coerentemente con l’art. 12 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell’area, in coordinamento con il personale dell’Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 7, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 7, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso Regolamento di esecuzione e organizzazione  indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Articolo 10 – Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l’esposizione del presente decreto e del Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 7 in un luogo ben visibile agli utenti.

Roma, 7 maggio 2007

Alfonso Pecoraro Scanio

mappa area marina protetta bergeggi