Regolamento di esecuzione ed organizzazione

Scarica il Regolamento di esecuzione ed organizzazione

MODULARIO
Ambiente – 14
Mod. 14

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DEC/DPN/1660

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente;
VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino sono trasferite al Ministero dell’ambiente;
VISTO l’articolo 2, comma 14, della legge 9  dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l’articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l’articolo 2,  comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per  la protezione della natura  le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione  delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato;
VISTO  il decreto legislativo  18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
VISTO  il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 maggio 2007 di istituzione dell’area marina protetta  “Isola di Bergeggi”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 5 settembre 2007;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della tutela del territorio 7 maggio 2007, di adozione del Regolamento di  disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 28 settembre 2007;
VISTA  l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
VISTA la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, trasmessa in data 20 marzo 2008, successivamente integrata in data 7 maggio 2008 e formalizzata con delibera di C. C. n.20 del 5 settembre 2008, dal Comune di Bergeggi, in qualità di Ente gestore della medesima area marina protetta;
VISTO l’articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall’art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta “Isola  di Bergeggi”, formulato e adottato dal Comune di Bergeggi, in qualità di ente gestore;

DECRETA:

E’ approvato l’allegato Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, formulato e adottato dal Comune di Bergeggi, in qualità di ente gestore;

Roma, 13 Ottobre 2008

Stefania Prestigiacomo

 

Allegato di cui all’articolo 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “ISOLA DI BERGEGGI”
(ex Articolo 28, comma 6, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto
Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all’interno dell’area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto istitutivo 7 maggio 2007 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «accesso», l’ingresso, da terra e da mare,  all’interno dell’area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all’ormeggio o aree individuate dove è consentito l’ancoraggio;
b) «ancoraggio», l’insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all’ancora;
c) «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività  professionali svolte da operatori iscritti a imprese e associazioni, con l’eventuale utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino;
d)  «balneazione», l’attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l’impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e)  «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati  al fondale, disposti in file  ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f)  «centri di immersione», le imprese o associazioni che  operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di  lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l’insieme delle attività effettuate in modo individuale o in gruppo, con l’utilizzo di apparecchi ausiliari  per la respirazione (autorespiratori), o in apnea, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino e all’addestramento subacqueo, senza la conduzione di guide o istruttori;
i)  «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che  implicano un minore impatto ambientale;
j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell’andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla  valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
k)  «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
l)  «nave da diporto», qualsiasi  unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
n)  «ormeggio», l’insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un’opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un’opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
o)  «pesca sportiva», l’attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
p) «pesca subacquea», l’attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
q)  «pescaturismo», l’attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
r)  «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dai decreti ministeriali e 14 settembre 1999  e compatibilmente a  quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
s) «transito», il passaggio delle unità navali all’interno dell’area marina protetta;
t) «trasporto passeggeri» l’attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l’utilizzo di unità navali  adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
u)  «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all’articolo 136 del codice della navigazione;
v) «visite guidate», le attività professionali svolte, da istruttori afferenti a centri di immersione o altri operatori del settore o  da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l’utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino emerso e costiero;
w) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o  istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore, con l’utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l’accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino;
x)  «zonazione», la suddivisione dell’area marina protetta  in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell’area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi” e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo 7 maggio 2007.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – Gestione dell’area marina protetta
1.  La gestione dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi” è affidata al soggetto gestore individuato all’articolo 7 del decreto 7 maggio 2007 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo della medesima area marina protetta, ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche.
2. Costituiscono obblighi essenziali per l’Ente gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b)  il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3.  Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  previa messa in mora dell’ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l’affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell’Ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – Responsabile dell’Area marina protetta
1.  Il Responsabile dell’area marina protetta è individuato e nominato con determina dell’Ente estore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2.  L’incarico di Responsabile dell’area marina protetta viene conferito dall’Ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto  privato secondo modalità  stabilite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.  L’incarico di Responsabile dell’area marina protetta è rinnovabile.
4. Al Responsabile dell’area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’area marina protetta:
a)  curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell’area marina protetta;
b)  curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c)  raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell’Ente gestore, con la Commissione di riserva;
d)  curare l’attuazione delle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell’area marina protetta;
e) promuovere l’attivazione di progetti anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f)  promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell’area marina protetta;
g)  qualsiasi altro compito affidato dall’Ente gestore.
5. Il Responsabile dell’area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall’Ente gestore.

Articolo 6 – Commissione di riserva
1.  La Commissione di riserva, istituita presso l’Ente gestore dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi” con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell’articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella  gestione dell’area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell’area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a)  le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b)  le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
c) le proposte di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area marina protetta;
d)  il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e)  le relazioni sul funzionamento e lo stato dell’Area marina protetta;
f)  gli atti e le procedure comunque incidenti sull’Area marina protetta.
2.  Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui  al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro
quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall’Ente gestore.
Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all’emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente  ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno  dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l’ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l’ordine  del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5.  I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell’area marina protetta che ne cura la trasmissione all’Ente gestore e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6.  Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
7.  Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell’Ente gestore.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

Articolo 7 – Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”, adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 maggio 2007.

Articolo 8 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio
Nell’area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio, svolte da e per conto dell’Ente gestore.

Articolo 9 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica
1.  Nell’area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente gestore.
2.  Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a)  tipo di attività e obiettivi della ricerca;
b) parametri analizzati;
c)  piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d)  mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e)  tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. I programmi di ricerca scientifica nell’area marina protetta coordinati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati, previa comunicazione all’Ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 1.
4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, compresi i programmi coordinati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all’Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l’area marina protetta.
5.  Nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall’Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell’area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
6.  La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
7.  Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

Articolo 10 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell’area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2.  Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all’informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente gestore.
3.  Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall’Ente gestore all’atto dell’autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all’ambiente naturale dell’area marina protetta in genere.
4.  Il personale di vigilanza può impedire l’esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e
culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell’area marina protetta.
5.  L’Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni  istituzionali e previo consenso  dell’autore, anche al fine dell’utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6.  La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici  e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell’area marina protetta.
7.  Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

Articolo 11 – Disciplina dell’attività di balneazione
1.  Nella zona A non è consentita la balneazione.
2.  La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C, nel rispetto delle ordinanze della competente Autorità marittima.
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l’attività di balneazione le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

Articolo 12 – Disciplina delle immersioni subacquee individuali
1.  In zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali notturne.
2. In zona A non sono consentite le immersioni subacquee senza l’ausilio di
autorespiratori.
3.  In zona A sono consentite le immersioni subacquee a singoli subacquei in possesso di brevetto di 3° livello, previa autorizzazione da parte dell’Ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali.
4.  Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l’Ente gestore stabilisce, per le immersioni subacquee individuali in zona A di cui al precedente comma 2, un numero massimo giornaliero di 20 autorizzazioni, rilasciate a singoli soggetti secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
5.  In zona B e C non sono  consentite le immersioni subacquee individuali notturne, salvo specifiche autorizzazioni da parte dell’Ente gestore, rilasciate anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali.
6. In zona B, nella grotta marina di  Bergeggi non sono consentite immersioni subacquee individuali.
7.  In zona B e C sono consentite le immersioni subacquee individuali  a subacquei in possesso di brevetto di 1° livello o superiore, previa autorizzazione dell’Ente gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali.
8.  In zona B e C le immersioni subacquee individuali o in gruppo senza l’ausilio di autorespiratori sono consentite, previa autorizzazione  dell’ente gestore, con le medesime modalità indicate per lo svolgimento delle immersioni con autorespiratore.
9.  Le immersioni subacquee individuali nelle zone A, B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:
a.  non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale  e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o
abbandonare qualsiasi materiale e, in  generale, tenere comportamenti che
disturbino gli organismi;
c. è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
d.  è fatto obbligo di segnalare all’Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell’area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
e.  non è consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell’Ente gestore.
10. L’ormeggio delle unità navali a supporto  delle immersioni subacquee individuali autorizzate è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione.
11. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a.  versare all’Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 27;
b.  indicare le caratteristiche dell’unità navale utilizzata per l’immersione.
12. L’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, anche con successivi autonomi provvedimenti, la  disciplina delle immersioni subacquee individuali.
13. L’Ente gestore cura la compilazione di un registro delle immersioni subacquee individuali autorizzate, ai fini del monitoraggio di cui al comma precedente.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al  presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di  cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

Articolo 13 – Disciplina delle visite guidate subacquee
1.  In zona A non sono consentite le attività  di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne.
2.  Nella zona A sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell’Ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, svolte dai centri d’immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
a)  in presenza di guida autorizzata dall’Ente gestore con grado minimo “Dive Master”, o titolo equivalente, e iscrizione nell’elenco regionale delle guide subacquee;
b)  con un numero massimo di 4 subacquei ogni guida, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;
c)  i subacquei partecipanti devono risultare in possesso di brevetto di 1° livello.
3.  In zona B sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente gestore, le visite guidate subacquee alla grotta marina di Bergeggi, svolte dai centri d’immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
a)  in presenza di guida autorizzata dall’Ente gestore con grado minimo “Dive Master”, o titolo equivalente, e iscrizione nell’elenco regionale delle guide subacquee;
b)  con un rapporto guida/sub uguale a 1/1;
c)  con un numero massimo di subacquei al giorno pari a 6, comprese le guide;
d)  con un numero massimo di subacquei contemporaneamente all’interno della grotta marina pari a 2;
e)  i subacquei partecipanti devono risultare in possesso di brevetto di 1° livello.
4.  In zona B non sono consentite le attività  di didattica subacquea  per l’ottenimento di brevetti subacquei di 1° livello;
5.  In zona B sono consentite le visite guidate subacquee, previa  autorizzazione dell’Ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, svolte dai centri d’immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
a)  in presenza di guida autorizzata dall’Ente gestore con grado minimo “Dive Master”, o titolo equivalente, e iscrizione nell’elenco regionale delle guide subacquee;
b)  con un numero massimo di 5 subacquei ogni guida autorizzata, per un massimo di 3 guide e 15 subacquei per ciascuna immersione;
c)  i subacquei partecipanti devono risultare in possesso di brevetto di 1° livello.
6.  In zona B e C non sono consentite le visite guidate subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore.
7.  In zona C sono consentite le visite guidate subacquee, previa  autorizzazione dell’Ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, svolte dai centri d’immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
a)  con un numero massimo di 5 subacquei ogni guida autorizzata;
b)  per un massimo di 3 guide e 15 subacquei per ciascuna immersione.
8.  Le visite guidate subacquee devono rispettare  il codice di condotta di cui al precedente articolo 12, comma 9.
9. Le unità navali adibite alle visite guidate subacquee autorizzate non possono avere lunghezza superiore a 12 metri.
10. La navigazione a motore alle  unità navali adibite alle attività dei centri d’immersione e degli altri operatori del settore è consentita con le seguenti modalità:
a.  in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
b.  In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre  la distanza di 300 m dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
11. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall’Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
12. Sulle unità navali adibite alle immersioni subacquee guidate non è consentito il trasporto di passeggeri che non siano subacquei o guide dei centri  di immersione appositamente registrati.
13. L’ormeggio delle unità navali dei centri d’immersione autorizzati è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali.
14. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle  località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
15. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole  dell’area marina protetta, l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
16. Il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente gestore, gli estremi dell’unità navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario e il sito di immersione.
Il registro dovrà essere esibito all’Autorità preposta al controllo o al personale
dell’Ente gestore e riconsegnato  in copia ogni fine anno, ai fini del monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta.
17. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento  delle visite guidate subacquee nell’area marina protetta e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:
a) essere regolarmente iscritti all’albo regionale;
b) essere imprese la cui  ragione sociale preveda quale attività dichiarata
l’accompagnamento e/o la guida a subacquei;
c) essere associazioni senza scopo di lucro, il cui statuto preveda espressamente lo svolgimento di attività subacquea a scopo didattico o ricreativo;
d)  risultare in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 4 luglio 2001 n. 19;
e) risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall’Ente gestore con successivo provvedimento;
f)  indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
g) segnalare preventivamente all’Ente gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee,
delle unità navali già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione;
h) versare all’Ente Gestore un  corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 27;
18. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l’Ente gestore può stabilire il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee per ciascun soggetto.
19. Il  rilascio  dell’autorizzazione  comporta l’obbligo di fornire  agli utenti l’apposito materiale informativo sull’area marina protetta predisposto dall’Ente gestore.
20. I soggetti che presentino richiesta di autorizzazione alle visite guidate subacquee entro il 30 novembre dell’anno solare precedente a quello di riferimento possono effettuare il pagamento dei relativi corrispettivi di cui al  successivo articolo 27 in misura ridotta, determinata dall’Ente gestore con autonomo provvedimento.
21. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle immersioni subacquee guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, determinata dall’Ente gestore con autonomo provvedimento, i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a)  unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori  fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
22. L’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.
23. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

Articolo 14 – Disciplina della navigazione da diporto
1. Nell’area marina protetta non è consentito l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2.  Nell’area marina protetta non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
3.  In zona A non è consentita la navigazione a remi, a vela, a pedali e a motore.
4.  In zona B e C non è consentito l’accesso alle grotte marine a natanti/imbarcazioni sia a remi sia a motore.
5.  In zona B è consentita:
a)  la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
b) la navigazione a motore, a velocità non superiore a 5 nodi, ai natanti e alle imbarcazioni.
6.  In zona C è consentita:
a)  la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
b)  la navigazione a motore, ai natanti e alle  imbarcazioni , a velocità non superiore a 10 nodi, in assetto dislocante.
7.  Dal 1 maggio al 30 settembre, non è consentito il transito di natanti e imbarcazioni nel tratto di mare dell’area marina protetta compreso tra l’isola di Bergeggi e la costa prospiciente, ad eccezione dei natanti condotti a remi e a pedali;
8.  Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle  esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l’Ente gestore può, con successivo provvedimento, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto.
9.  Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi  sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta e alle ordinanze della competente Autorità marittima.

Articolo 15 – Disciplina dell’attività di ormeggio
1.  Nelle zone A non è consentito l’ormeggio.
2.  Ai fini dello svolgimento delle immersioni e delle visite guidate subacquee nella zona A, l’ormeggio è consentito, ai gavitelli allo scopo contrassegnati e  predisposti al confine con la zona B, ormeggiando una singola  imbarcazione o al massimo 2 natanti contemporaneamente.
3.  In zona B e C è consentito l’ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni autorizzati dall’Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, ai gavitelli singoli e ai campi ormeggio allo scopo predisposti dall’Ente gestore.
4. Nelle zone B e C è consentito l’ormeggio delle unità navali, autorizzate dall’Ente gestore, per lo svolgimento di immersioni individuali, visite guidate subacquee, pesca professionale, pescaturismo, trasporto passeggeri e attività didattica e di divulgazione naturalistica, esclusivamente ai gavitelli singoli riservati e predisposti dall’Ente gestore a tale scopo, per il tempo strettamente sufficiente allo svolgimento della relativa attività.
5.  All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
a)  non sono consentiti l’ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;
b)  l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall’Ente gestore;
c)  in caso di ormeggio non preassegnato, l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria  di unità da diporto (natante, imbarcazione);
d)  non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.
6. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di  cui ai precedenti commi, l’Ente gestore può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività di ormeggio, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.
7.  Con provvedimento dell’Ente gestore, sono individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il  diporto e all’installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 4, posizionati ad una distanza minima di 50 metri dalle coste dell’isola di Bergeggi, compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Ai fini dell’ormeggio nell’area marina protetta, i soggetti  interessati devono richiedere all’Ente gestore il rilascio dell’autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
a)  alla lunghezza fuori tutto dell’unità navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell’unità navale di cui al  successivo comma 11;
c)  alla durata della sosta.
9. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata.
10. I corrispettivi dovuti per l’autorizzazione all’ormeggio nell’area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 27.
11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’ormeggio nell’area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall’Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a)  unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta);
c)  utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
12. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l’Ente Gestore può limitare l’accesso alle zone di ormeggio.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

Articolo 16 – Disciplina dell’attività di ancoraggio
1.  Nelle zone A e B non è consentito l’ancoraggio.
2. Nella zona C l’ancoraggio è consentito a  natanti e imbarcazioni, compatibilmente alle ordinanze della competente Autorità marittima, salvo che nelle seguenti aree, opportunamente segnalate:
a)  nelle aree particolarmente sensibili dove sono presenti praterie di Posidonia oceanica e/o fondali rocciosi a coralligeno, individuate e segnalate dal medesimo Ente gestore,
b)  all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.
3.  Con provvedimento dell’Ente gestore, sono individuati in zona C gli specchi acquei di cui al precedente comma 2 dove non è consentito l’ancoraggio ai fini della tutela delle biocenosi sensibili, segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente  Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

Articolo 17 – Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate
1.  In zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
2.  In zona B, la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, alla velocità massima di 5 nodi.
3.  In zona C la navigazione a motore ai mezzi  di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con le seguenti modalità:
a)  a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa;
b)  a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
4. L’ormeggio delle unità navali adibite al  trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali.
5.  Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6.  Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località  visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l’Ente gestore può stabilire un numero massimo di unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
8.  Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all’atto della richiesta.
9.  Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per il trasporto passeggeri e lo svolgimento di visite guidate nell’area marina protetta e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
a)  presentare copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
b)  indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività;
c) segnalare preventivamente  all’Ente gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità navali già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione;
d)  risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall’Ente gestore con successivo provvedimento;
e)  versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 27;
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative  tariffe in misura ridotta, determinata dall’Ente gestore con autonomo provvedimento, i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a)  unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta).
11. Il rilascio dell’autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 10 e, subordinatamente, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
12. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di:
a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività autorizzata e da esporre sull’unità navale;
b)  fornire all’Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai  fini del monitoraggio dell’area marina protetta, nonché di fornire  agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente gestore .
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

Articolo 18 – Disciplina dell’attività didattica e di divulgazione naturalistica
1.  Nella zona A l’attività didattica e di divulgazione naturalistica non è consentita.
2.  Nelle zone B e C l’attività didattica e di divulgazione naturalistica è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell’Ente gestore.
3.  L’Ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nell’ambito dell’educazione ambientale e della divulgazione  naturalistica legate all’ambiente marino, cui affidare il compito di realizzare, all’interno dell’area marina protetta, attività didattiche o divulgative.
4.  I soggetti autorizzati all’esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica possono svolgere attività subacquea ai fini dello svolgimento dell’attività formativa e  sono tenuti al rispetto delle norme relative alle visite guidate subacquee e al trasporto passeggeri di cui ai precedenti articoli 13 e 17.
5.  I soggetti autorizzati all’esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l’attività subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unità navali ai gavitelli singoli allo scopo predisposti, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività formativa.
6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per  lo svolgimento dell’attività didattica e di divulgazione naturalistica nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a)  indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
b)  versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 27;
7.  Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Articolo 19 – Disciplina dell’attività di pesca sportiva
1.  La pesca subacquea in apnea non è consentita in tutta l’area marina protetta.
2.  Nell’area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
3.  Nell’area marina protetta non è consentita la pesca sportiva in notturna, dalle ore 20.00 alle ore 6.00.
4.  Nell’area marina protetta non è consentita la pesca sportiva con le nasse.
5.  Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva.
6.  In zona B, nello specchio acqueo antistante la grotta marina di Bergeggi, per un raggio di 20 m dal centro dell’imboccatura dalla grotta, non è consentita la pesca sportiva.
7.  In zona B, la pesca sportiva è consentita ai soli residenti nel Comune di Bergeggi, previa autorizzazione da parte dell’Ente gestore, con le seguenti modalità:
a)  da riva con numero massimo 2 canne, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
b)  da natante, con non più di 3 lenze fisse per natante quali canne, bolentini, correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.;
c)  con non più di 3 palangari aventi un numero massimo di 50 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm;
d)  da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.
8.  In zona C l’attività di pesca sportiva è  consentita liberamente ai  residenti nel Comune di Bergeggi e, previa autorizzazione da parte dell’Ente gestore,  anche ai non residenti nel suddetto Comune, con le seguenti modalità:
a)  da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 a persona, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
b)  da natante, con bolentino e canna  in numero massimo di 3 per natante, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
c)  da natante, con non più di 3 correntine a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
d)  con non più di 3 palangari aventi un numero massimo di 50 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa;
e)  da natante, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.
9.  La quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
10. È fatto obbligo di essere muniti di idonei  contenitori per il pescato ed è fatto divieto di rilasciare nell’ambiente residui del pescato o altre sostanze.
11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva con lenza e canna nelle zone B e C, l’Ente gestore rilascia un massimo di 200 autorizzazioni, contestualmente operative, di cui 120 nominali e 80 alle associazioni di pesca sportiva. Le autorizzazioni rilasciate alle associazioni di pesca sportiva consentono ad un massimo di 20 associati di usufruire di tale autorizzazione.
12. Ai fini del rilascio deIl’autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all’Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 27.
13. Il rilascio dell’autorizzazione alla pesca sportiva comporta l’obbligo di:
a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività di pesca sportiva e da esporre sull’unità navale;
b)  riportare su un apposito libretto, vidimato dall’Ente gestore, la data,  le ore e le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all’Ente gestore e consegnato al medesimo Ente gestore alla scadenza dell’autorizzazione, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.
14. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente gestore, con successivo provvedimento, può disciplinare ulteriormente la pesca sportiva, relativamente alle modalità ed al periodo, per  garantire la salvaguardia della risorsa ittica e la  conservazione dei fondali.
15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta e alle ordinanze della competente Autorità marittima.

Articolo 20 – Disciplina dell’attività di pesca professionale
1.  Nell’area marina protetta non è consentita la pesca a strascico.
2.  In zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.
3.  In zona B, nello specchio acqueo antistante la grotta marina di Bergeggi, per un raggio di 20 m dal centro dell’imboccatura dalla grotta non è consentita l’attività di pesca professionale.
4. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale,
compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei comuni di Bergeggi, Vado, Spotorno e Noli, alla data del 28 settembre 2007, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi:
a)  attrezzi da posta (imbrocco,  tramaglio, nasse, cestelli, cogolli, bertovelli, rete da posta fissa, rete da posta a circuizione e rete circuitante);
b)  ferrettara, lenze e arpioni.
c)  palangari, con un numero complessivo massimo di 500 ami e lunghezza degli ami non inferiore a 22 mm.
5.  Dal 1 maggio al 30 settembre, la disciplina della piccola pesca artigianale nell’area marina protetta è conforme alle disposizioni emesse dalle competenti Autorità marittime.
6. Dal 1 maggio al 30 settembre, nelle zone B e C, la piccola pesca artigianale non è consentita dalle ore 8.00 alle ore 19.30, ad una distanza inferiore a 100 m dalle coste a picco.
7.  Dal 1 maggio al 30 settembre, in zona B, nello specchio acqueo antistante le coste a picco dell’Isola di Bergeggi, è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale esercitata con reti da posta a circuizione e con rete circuitante, salvo il rispetto di quanto disposto dal
Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, dalle ore 18.00 alle ore 11.00 del giorno successivo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)  assenza di operatori subacquei per una distanza di metri 100 dall’unità da pesca; nel caso di subacquei assistiti da centri d’immersione, la distanza minima di sicurezza si intende misurata dalla barca di appoggio;
b)  prima di immettere in mare gli attrezzi da pesca, nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a), il Comandante dell’unità di pesca deve assicurarsi che lo specchio acqueo sia sgombro;
c)  gli attrezzi da pesca utilizzati devono essere segnalati regolarmente e sorvegliati dalle unità da pesca fino al loro recupero;
d)  le unità da pesca devono tenere issato a riva il previsto segnalamento di nave intenta alla pesca.
8.  Nella fascia di mare dell’ampiezza di metri 100 dalle coste a picco dell’Isola di Bergeggi, la pesca professionale è consentita procedendo esclusivamente a remi.
9.  È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di  qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10. L’ormeggio per l’esercizio della piccola pesca artigianale è consentito esclusivamente alle unità navali aventi lunghezza inferiore a 12 metri, ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali.
11. L’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di pesca professionale nell’area marina protetta al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adeguare con successivi provvedimenti, a fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, la disciplina delle attività di pesca, con particolare riferimento alle tipologie di pesca tradizionali.
12. I soggetti abilitati alle attività di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente all’Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all’interno dell’area marina protetta. Tali comunicazioni vengono  riportate su un apposito registro tenuto dall’Ente gestore, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni  di cui al presente  Regolamento, al decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta e alle ordinanze della competente Autorità marittima.

Articolo 21 – Disciplina dell’attività di pescaturismo

1.  Nella zona A non è consentita qualunque attività di pescaturismo.
2.  Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei comuni di Bergeggi,  Vado, Spotorno e Noli, alla data del 28 settembre 2007, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.
3.  L’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di pesca professionale nell’area marina protetta al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adeguare con successivi provvedimenti la disciplina delle attività di pescaturismo.
4.  Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5.  L’ormeggio delle unità navali impegnate in attività di pescaturismo è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali.
6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL’AREA MARINA PROTETTA “ISOLA DI BERGEGGI”

Articolo 22 – Oggetto ed ambito di applicazione
1.  Il presente Titolo disciplina  i criteri e le procedure  per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3.  Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè  il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all’interno  dell’area marina protetta,  su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 23 – Domanda di autorizzazione
1.  La domanda di autorizzazione è presentata all’Ente gestore dell’area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli  uffici amministrativi dell’Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell’area marina protetta.
2.  La modulistica è predisposta a cura dell’Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell’oggetto dell’autorizzazione.
3. Il rilascio dell’autorizzazione, ove previsto nei precedenti  articoli, implica l’obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall’Ente gestore.
4.  La domanda di autorizzazione deve precisare:
a.  le generalità del richiedente;
b. l’oggetto;
c.  la natura e la durata dell’attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l’autorizzazione è richiesta;
d.  il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l’attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5.  L’Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell’area marina protetta “Isola di Bergeggi”.
6.  È facoltà dell’Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l’attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 24 – Documentazione da allegare
1.  Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l’attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2.  Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 25 – Procedura d’esame delle istanze di autorizzazione
1.  Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 23 sono esaminate dagli organi tecnici dell’Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all’atto della domanda di cui all’articolo 23  e dei criteri di cui al successivo articolo 26.
2. L’istanza di autorizzazione  è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell’istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3.  Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni  turistici nell’area marina protetta (ormeggio, pesca sportiva, immersioni individuali), l’Ente gestore provvede ad  evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell’autorizzazione richiesta.

Articolo 26 – Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione
1.  L’Ente gestore provvede a svolgere una  adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all’atto delle richiesta.
2.  Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone A, B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall’Ente gestore  in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell’area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3.  Nel rilascio delle autorizzazioni  all’esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l’Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel Comune di Bergeggi.
4.  Nel rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività d’impresa, l’Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel Comune di  Bergeggi e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con l’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto istitutivo dell’area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge 394/91.
5.  Nel rilascio delle autorizzazioni  all’esercizio delle attività d’impresa, l’Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6.  L’Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l’interdizione delle attività,  nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
7.  L’istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a)  qualora l’attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell’area marina protetta;
b)  in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attività consentite e dal presente provvedimento;
c)  qualora emerga la necessità di contingentare i  flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell’area marina protetta.
8.  L’eventuale rigetto dell’istanza di autorizzazione, così come l’interdizione totale dell’attività, sarà motivata dall’Ente gestore esplicitando  le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente  rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 27.

Articolo 27 – Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria
1.  I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2.  L’entità dei corrispettivi per le autorizzazioni  e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall’Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.  Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di immersioni subacquee guidate nell’area marina protetta è disposto su base annuale.
4. Il richiedente è tenuto al pagamento dell’importo stabilito al  momento del rilascio dell’autorizzazione.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6.  Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per l’ormeggio nell’area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell’unità navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l’autorizzazione alla sosta,  l’Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
7.  Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell’area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell’unità navale.
8.  Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica nell’area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell’unità navale.
9.  Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di pesca sportiva nell’area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
10. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il  possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli 13, 15 e 17.
11. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni  di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalità indicate dall’Ente gestore con successivo provvedimento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Monitoraggio e aggiornamento
1. L’Ente gestore effettua un monitoraggio  continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell’area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell’area marina protetta.
2. L’Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l’adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell’area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’aggiornamento del Decreto istitutivo, del regolamento di disciplina delle attività consentite e/o del presente Regolamento di organizzazione.

Articolo 29 – Sorveglianza
La sorveglianza nell’area marina protetta, coerentemente con l’articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione  dell’area, in coordinamento con il personale  dell’Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 30 – Pubblicità
1.  Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell’Area marina protetta, nonché nella sede legale dell’Ente gestore.
2.  L’Ente gestore provvederà all’inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione, del Decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta nel sito web dell’Area marina protetta.
3. L’Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell’area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all’interno dell’area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4.  Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere  l’esposizione del presente Regolamento di organizzazione, del Decreto istitutivo dell’area marina protetta e  del regolamento di disciplina delle attività consentite in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 31 – Sanzioni
1.  Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell’area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l’Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2.  Nel caso in cui l’accertata violazione delle  disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell’ambiente e dei  luoghi, l’Ente gestore dispone l’immediata sospensione dell’attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l’Ente gestore provvede all’esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall’articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3.  In caso di accertamento della violazione delle disposizioni  previste dal decreto istitutivo dell’area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4.  Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell’Area marina  protetta, dovrà essere trasmesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti, all’Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell’Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell’Area marina protetta.

mappa area marina protetta bergeggi