Disciplinare Integrativo al REO

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Art. 1 – Norme generali

  1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”, da ora in poi detto REO, di cui al D.M. del 13 ottobre 2008, per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell’Ente Gestore.
  2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

 Art. 2 – Validità

  1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l’eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
  2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dall’Ente Gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree Marine Protette.
  3. L’Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall’Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell’Area Marina Protetta (di seguito denominata AMP).

Art. 3 – Disciplina delle immersioni subacquee individuali

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 12 del REO, è disposto quanto segue:

  1. Nell’AMP non sono consentite le immersioni subacquee notturne con e senza autorespiratore;
  2. In zona A non sono consentite immersioni subacquee individuali e autonome con e senza apparecchi di autorespirazione;
  3. In zona B e C sono consentite, previa autorizzazione dell’ente gestore (E.G.), esclusivamente le immersioni subacquee in apnea;
  4. In zona B e C non sono consentite le immersioni subacquee con autorespiratore;
  5. Ai fini del monitoraggio delle attività consentite all’interno dell’AMP sottese al provvedimento istitutivo, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di cui al presente articolo, devono fornire all’ente gestore dati e informazioni mediante la compilazione e trasmissione di un registro contenente informazioni sull’attività svolta.

 Art. 4 – Disciplina delle visite guidate subacquee

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 13 del REO, è disposto quanto segue:

  1. Non sono consentite, temporaneamente, le visite guidate nella Grotta Marina di Bergeggi, a causa dell’elevata sensibilità ambientale;
  2. I centri di immersione per svolgere la propria attività all’interno dell’AMP e per poter utilizzare i gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore per tale scopo, devono presentare annualmente all’Ente gestore una richiesta di autorizzazione;
  3. L’ente gestore pubblica annualmente, durante il mese di ottobre, l’avviso di durata limitata (almeno giorni 15) per la presentazione delle richieste di autorizzazione per l’anno successivo;
  4. l’autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore ha valenza annuale e scade inderogabilmente il 31 dicembre;
  5. Ai centri di immersione autorizzati viene rilasciato per ogni unità navale autorizzata un registro delle immersioni subacquee, su cui annotare prima di ogni immersione subacquea, quanto riportato all’art. 13, comma 16 del REO; nel caso il registro terminasse prima della fine dell’anno, sarà possibile richiederne un altro presso l’Ente gestore;
  6. I registri delle immersioni subacquee devono essere riconsegnati all’Ente gestore entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo;
  7. L’Ente gestore si riserva la possibilità di revocare ai centri di immersione l’autorizzazione, in qualsiasi momento, a seguito di anomalie riscontrate nella compilazione e nell’uso dei registri di immersione, di inosservanza di quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente atto e di segnalazioni da parte dei soggetti preposti alla sorveglianza all’interno dell’AMP;
  8. Il rilascio ai centri di immersioni delle autorizzazioni successive, sarà vincolato alla verifica del loro corretto operato nel corso dell’anno precedente;
  9. Sono consentite, in via sperimentale e solo per l’annualità in corso, un massimo di 10 visite guidate notturne nella zona B e di 10 nella zona C con le seguenti modalità e prescrizioni:
  10. in un numero di subacquei non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
  11. in ciascun sito con non più di 9 (nove) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
  • l’autorizzazione per le immersioni notturne deve essere richiesta almeno 24 ore prima indicando il numero di persone e di guide subacquee, il sito e l’ora dell’immersione.

Art. 5 – Disciplina della navigazione da diporto

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 14, comma 7, del REO, si riportano le coordinate geografiche (riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84) e la cartografia del tratto di mare compreso tra l’isola di Bergeggi e la costa prospiciente, nel quale è vietata la navigazione e il transito delle unità navali dal 1 maggio al 30 settembre, ad eccezione dei natanti condotti a remi e pedali:

punto 1: latitudine: 44° 14’ 15,806” N; longitudine: 8° 26’ 34,043” E;

punto 2: latitudine: 44° 14’ 06,638” N; longitudine: 8° 26’ 40,600” E;

punto 3: latitudine: 44° 14’ 05,897” N; longitudine: 8° 26’ 38,626” E;

punto 4: latitudine: 44° 14’ 14,336” N; longitudine: 8° 26’ 32,602” E.

di cui si rimanda alla cartografia in Allegato (All. A).

Art. 6 – Disciplina dell’attività di ancoraggio

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16 del REO, si dispone: di vietare gli ancoraggi alle unità navali nella porzione occidentale della zona C dell’AMP (a ovest dell’Isola) nel tratto di mare situato nel poligono individuato all’interno dei seguenti 4 punti di coordinate geografiche (riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84):

punto 1: latitudine: 44° 14’ 14” N; longitudine: 8° 26’ 32” E;

punto 2: latitudine: 44° 14’ 16” N; longitudine: 8° 26’ 21” E;

punto 3: latitudine: 44° 13’ 58” N; longitudine: 8° 26’ 21” E;

punto 4: latitudine: 44° 13’ 58” N; longitudine: 8° 26’ 32” E.

di cui alla cartografia in Allegato B.

 Art. 7 – Disciplina dell’attività di pesca sportiva

Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 19, del REO, è disposto quanto segue:

  1. Nella zona B è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell’E.G., solo ai residenti del Comune di Bergeggi;
  2. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, la pesca sportiva ai non residenti nel Comune di Bergeggi;
  3. Nella zona C è consentita la pesca sportiva ai residenti nel Comune di Bergeggi, previa richiesta all’Ente Gestore (E.G.). del libretto di pesca, che deve essere compilato secondo le modalità di utilizzo riportate al successivo comma 4. La mancata consegna del libretto alla fine di ogni anno e entro non oltre il 15 gennaio comporta il mancato rinnovo del permesso di pesca (rilascio del nuovo libretto di pesca);
  4. Ai fini del monitoraggio i pescatori sportivi che esercitano l’attività nell’AMP, sia residenti che non residenti, devono obbligatoriamente richiedere all’ente gestore il libretto di pesca, che deve essere compilato in ogni sua parte durante le attività di pesca e riconsegnato all’ente gestore alla fine di ogni anno entro e non oltre entro il 15 gennaio dell’anno successivo;
  5. La mancata consegna del libretto comporta il mancato rinnovo dell’autorizzazione/consegna del nuovo libretto per l’anno successivo;
  6. Nella zona C, esclusivamente ai pescatori sportivi residenti nel Comune di Bergeggi, ed esclusivamente per la presente annualità, è consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, la pesca con i palamiti di fondo (o palangari). I pescatori autorizzati alla pesca col palamito devono esporre, su ogni singolo palamito, all’inizio e alla fine della rete, gli appositi contrassegni identificativi, rilasciati all’atto dell’autorizzazione dall’E.G..
  7. Nell’AMP non è consentito:
    1. l’utilizzo della tecnica del “vertical jigging” o con attrezzi similari;
    2. la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo “monel” e piombo guardiano;
    3. l’utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; l’utilizzo della larva della mosca carnaria detta “bigattino”, sia come esca che come richiamo (pasturazione);
    4. l’utilizzo di fonti luminose, esche luminose e procedure di pasturazione;
    5. l’uso di filacciosi, nasse, nattelli, coppo o bilancia, fiocina;
    6. Il drifting con ancoraggio al fondale;
    7. l’uso di sistemi di pesca elettrici, quali salpa bolentino, affondatore, mulinelli elettrici e salpa palamiti.
  • Al fine di consentire la vigilanza e l’acquisizione di informazioni fondamentali per un corretto monitoraggio della risorsa e delle attività di pesca sportiva e/o ricreativa l’utilizzo del libretto viene disciplinato come segue:
  1. arrivati sul sito prescelto, prima di iniziare l’attività di pesca, andranno indicate sul libretto le informazioni relative alla data, all’ora di inizio e il sito di pesca (numero settore e zona), la tecnica di pesca e la eventuale specie bersaglio;
  2. ogni cambio del sito di pesca o della tecnica di pesca dovrà essere annotato su una nuova riga compilando le informazioni richieste nel punto a;
  3. ogni singola cattura deve essere immediatamente registrata indicando la specie e il peso dell’esemplare;
  4. personale autorizzato potrà richiedere di controllare l’autorizzazione e la corretta compilazione del libretto anche nel corso dell’attività di pesca;
  • Nella zona B l’ente gestore rilascia esclusivamente ai residenti del Comune di Bergeggi e esclusivamente a titolo nominale un numero max di 40 autorizzazioni semestrali e annuali con decorrenza dal 01 gennaio o dalla successiva data del rilascio fino al 31 dicembre.
  • Le autorizzazioni per la pesca sportiva in zona B (per i residenti nel Comune di Bergeggi) e per effettuare la pesca sportiva e/o ricreativa in zona C (per i non residenti nel Comune di Bergeggi) sono nominali e non cedibili a terzi e verranno rilasciate in funzione dell’ordine temporale di presentazione delle richieste (farà fede la data e il numero di protocollo presso il Comune di Bergeggi), fino ad esaurimento del numero di autorizzazioni disponibili;
  • Nella zona C possono essere rilasciate fino ad un massimo di 80 autorizzazioni, in funzione dell’ordine temporale di presentazione delle richieste (farà fede la data e il numero di protocollo presso il Comune di Bergeggi);
  1. L’elenco dei soggetti autorizzati ed il numero delle rispettive autorizzazioni saranno pubblicati sul sito dell’AMP, con aggiornamento progressivo della lista degli aventi diritto.
  • Le autorizzazioni rimaste vacanti, dato rilevabile in tempo reale dall’elenco dei soggetti autorizzati, pubblicato sul sito dell’AMP, potranno essere rilasciate nel corso dell’anno su specifica richiesta in funzione dell’ordine temporale di presentazione della stessa (farà fede la data e il numero di protocollo presso il Comune di Bergeggi). In ogni caso valgono le valenze temporali (annuali e semestrali) ed i limiti di cui sopra.

Art. 8 – Validità e richiesta delle autorizzazioni

  1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività consentite nell’AMP, i soggetti interessati devono presentare domanda all’Ente gestore dell’AMP, negli appositi moduli consultabili sul sito web dell’AMP, allegando la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal presente Disciplinare.
  2. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l’anno in corso e scadono inderogabilmente ogni anno il 31 dicembre.
  3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 27 del al REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le domande possono essere inoltrate attraverso le seguenti modalità:
  1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.

Art. 9 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione e diritti di segreteria

  1. Ad integrazione di quanto disposto dal REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale per il versamento dei corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:
  1. bonifico bancario tramite IBAN: IT 20 O 05034 49531 0000000 89100 intestato a: COMUNE DI BERGEGGI
  2. C/C postale n.° 10638179 intestato a: COMUNE DI BERGEGGI – SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

CAUSALE: come indicata nei modelli di richiesta rilascio autorizzazione Indicare l’anno di riferimento della richiesta, il nome della ragione sociale, il tipo di attività ed il periodo di riferimento.

  1. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 ogni autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore prevede l’applicazione della marca da bollo da € 16,00, sia sulla domanda di presentazione della autorizzazione, sia sulla stessa autorizzazione. In caso di rinnovo è dovuta una sola marca da bollo del valore di € 16,00.

Art. 10 – Corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi i diritti di segreteria

  1. I corrispettivi per il rilascio dell’ autorizzazione compresi dei diritti di segreteria, sono di seguito illustrati nella Tabella 3, per le attività da svolgersi all’interno dell’AMP “Isola di Bergeggi”.
  2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni, compresi i diritti di segreteria, deve essere versato in un’unica quota al momento del ritiro dell’autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.
  3. Per le attività di cui all’art. 13 e 17 del REO, rispettivamente Visite guidate subacquee, in base a quanto previsto all’art. 27, del REO, al fine di garantire una maggiore sostenibilità economica agli operatori di settore, il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, sarà ripartito nella seguente modalità: pagamento corrispettivo a tuffo, da versarsi a consuntivo con modalità semestrale/annuale.

Tabella 3 – Corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi i diritti di segreteria

Attività – articolo REO di riferimento


Semestrale *


Annuale


Art. 9 – Ricerca scientifica


0 €


0 €


Art. 10 – Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a uso commerciale


0 €


0 €


Art. 12 – Immersioni in apnea – in zona B e C


10 €


15 €


Art.13 – Visite guidate subacquee


3 € a tuffo, a consuntivo


3 € a tuffo, a consuntivo


Art. 19 – Pesca sportiva e ricreativa in zona C da terra e/o da unità navale (Non residenti)


80 €


100 €


Art. 19 – Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C da terra e/o da unità navale (residenti Comune di Spotorno**)


56 €


70 €


Art. 19 – Pesca sportiva e ricreativa in zona B da terra e/o da unità navale (Solo residenti)


20 €


30 €


Art. 19 – Pesca sportiva e ricreativa in zona C da terra e/o da unità navale (Solo residenti)


0 €


0 €


* L’autorizzazione semestrale è individuata in due semestri:

  • 1° semestre àdalla data del rilascio fino al 30 giugno;
  • 2° semestre à dalla data del rilascio (successiva al 1 luglio) fino al 31 dicembre.

** ai residenti nel Comune di Spotorno viene applicata una riduzione sui corrispettivi (comprensivi dei diritti di segreteria) pari al 30%.

Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi.

Art. 11 – Sanzioni

  1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto di istituzione dell’AMP, nel REO e nel presente disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l’art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
  2. L’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all’art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
  3. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 31 del REO, l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportato nella tabella seguente.

 

Tabella Sanzioni AMP “Isola di Bergeggi”
VIOLAZIONE Normativa AMP di Riferimento Legge di riferimento Sanzione prevista dalla legge di riferimento Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
 



 



 



 



 



 



NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA Decreto istitutivo AMP   D.M. 20.07.2011 Regolamento Esecuzione Organizzazione                 AMP                               D.M.24.02.2015  Regolamento di disciplina D.M. n.189 20.07.11 Art. 30 legge 394/91  Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 2.911,42€
in violazione dell’art.19 comma 3
Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette NON prevista
 



 



 



 



 



SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PUBBLICITARIE            NON AUTORIZZATE Art. 30 legge 394/91 Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell’art.19 comma 3 Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette NON prevista
 



 



 



 



 



ALTERAZIONE DELL’AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI Art. 30 legge 394/91           Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell’art.19 comma 3 Sanzione Amministrativa da 400 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette NON prevista
 



 



 



 



 



CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI Art. 30 legge 394/91  Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell’art.19 comma 3 Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette NON prevista
 



 



 



 



 



DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI Art. 30 legge 394/91    Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell’art.19 comma 3 Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette NON prevista
 



 



 



 



 



INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA  Art. 30 legge 394/91  Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell’art.19 comma 3 Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette NON prevista
 



 



 



 



 



 



VIOLAZIONE Normativa AMP di Riferimento Legge di riferimento Sanzione prevista dalla legge di riferimento Sanzione accessoria disposta dal                  Soggetto gestore
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni
penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 12 Art. 30 legge 394/91  Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette Revoca dell’autorizzazione ed eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria 
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE,CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 13 Art. 30 legge 394/91  Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette Revoca dell’autorizzazione ed eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria   
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di BALNEAZIONE
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 14


Art. 30 legge 394/91   Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 4 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25€ a 1.032 €  
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di NAVIGAZIONE  DA  DIPORTO
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 15


Art. 30 legge 394/91 Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


 Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 5 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25€ a 1.032 €  
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di ORMEGGIO
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art.16


Art. 30 legge 394/91                                Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 6 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25€ a 1.032 €                                                        
 



 



 



 



 



Disciplina attività di ANCORAGGIO
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art.17


Art. 30 legge 394/91                                Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 7 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 €  
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali
di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 18         Art. 30 legge 394/91                                Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 €  in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette Revoca dell’autorizzazione ed eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di VISITE  GUIDATE SUBACQUEE E DIDATTICA SUB.
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art.19


Art. 30 legge 394/91                                Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Revoca dell’autorizzazione ed eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 12 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 150€ a 1.032 €                                                                                                   
 



 



 



 



 



 



VIOLAZIONE Normativa AMP di Riferimento Legge di riferimento Sanzione prevista dalla legge di riferimento Sanzione accessoria disposta dal                  Soggetto gestore
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di ATTIVITA’ DIDATTICHE E DIVULGAZIONE NATURALISTICA
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 20


Art. 30 legge 394/91                                Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 13 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 100€ a 1.032 €  
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 21


Art. 30 legge 394/91                                 Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria 
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 10 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 200€ a 1.032 €  
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA’ DA DIPORTO
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 22


Art. 30 legge 394/91                                 Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Artt. 8 e 9 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 150€ a 1.032 €                                                                                                    
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 23


Art. 30 legge 394/91                                Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette 


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 11 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 200€ a 1.032 €  
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di WHALE -WATCHING
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 24 Art. 30 legge 394/91            Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette 


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria
Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 € 
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE
Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91
Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 25


Art. 30 legge 394/91                                Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria    
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 15 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 150€ a 1.032 € 
 



 



 



 



 



 



Disciplina attività di PESCA RICREATIVA E SPORTIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91 Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 26


Art. 30 legge 394/91  Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette


Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria  
Disciplinare integrativo AMP 2018 – Art. 15 Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 50€ a 1.032 €
 



 



 



 



 



 



VIOLAZIONE Normativa AMP di Riferimento Legge di riferimento Sanzione prevista dalla legge di riferimento Sanzione accessoria disposta dal                  Soggetto gestore
 



 



 



 



 



 



MANCATO POSSESSO DELL’AUTORIZZAZIONE PER REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA           Decreto istitutivo AMP D.M. 20.07.2011
____________ Regolamento Esecuzione Organizzazione                 D.M. 24.02.2015   ______


__________  Disciplinare provvisorio AMP 2018 

Art. 30 legge 394/91                                Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91 Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette  Eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria  
 



 



 



 



 



 



UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA Regolamento Esecuzione Organizzazione                 D.M. 24.02.2015  ______________   Disciplinare provvisorio AMP 2018     Art. 30 legge 394/91  Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 30, comma 1 legge 394/91 Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette Revoca dell’autorizzazione ed eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria 


In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.


Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.


Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.


Ai sensi dell’art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.



 

 

 

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