Disciplinare Integrativo al REO

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Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area marina protetta “Isola di Bergeggi”, da ora in poi detto REO, di cui al D.M. del 13 ottobre 2008, per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell’Ente gestore.
2. Il presente Disciplinare, compresi i corrispettivi e le sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione generale Patrimonio naturalistico e mare, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

 Art. 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità per l’anno 2024, fatto salvo l’eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dall’Ente gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette
3. L’Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall’Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell’Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Art. 3 – Definizioni

  1. Ad integrazione dell’articolo 2 del REO, si intende per:

a) “piccola pesca artigianale”, la “piccola pesca costiera”, l’attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all’esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

 Art. 4 – Disciplina delle immersioni subacquee

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 12 del REO, è disposto quanto segue:
1. Nell’AMP non sono consentite le immersioni subacquee notturne con e senza autorespiratore;
2. In zona A non sono consentite immersioni subacquee individuali e autonome con e senza apparecchi di auto-respirazione;
3. In zona B e C sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente gestore, esclusivamente le immersioni subacquee in apnea;
4. In zona B e C non sono consentite le immersioni subacquee con autorespiratore;
5. Ai fini del monitoraggio delle attività consentite all’interno dell’AMP sottese al provvedimento istitutivo, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di cui al presente articolo, devono fornire all’ente gestore dati e informazioni mediante la compilazione e trasmissione di un registro contenente informazioni sull’attività svolta.

Art. 5 – Disciplina delle visite guidate subacquee

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 13 del REO, è disposto quanto segue:
1. Ai fini della tutela degli habitat ad elevata sensibilità, non sono consentite, le visite guidate nella Grotta Marina di Bergeggi;
2. I gavitelli individuati e posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali, utilizzabili per l’ormeggio delle unità navali dei centri d’immersione autorizzati, sono indicati come segue:

3. L’ente gestore pubblica annualmente, durante il mese di novembre, l’avviso di durata limitata (almeno giorni 15) per la presentazione delle richieste di autorizzazione per l’anno successivo;
4. Ai centri di immersione autorizzati viene rilasciato per ogni unità navale autorizzata un registro delle immersioni subacquee, su cui annotare prima di ogni visita guidata, quanto riportato all’art. 13, comma 16 del REO; nel caso il registro terminasse prima della fine dell’anno, sarà possibile richiederne un altro presso l’Ente gestore;
5. I registri delle immersioni subacquee devono essere riconsegnati all’Ente gestore entro e non oltre il 15 novembre.
6. L’Ente gestore si riserva la possibilità di revocare ai centri di immersione l’autorizzazione, in qualsiasi momento, a seguito di anomalie riscontrate nella compilazione e nell’uso dei registri di immersione, di inosservanza di quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente atto e di segnalazioni da parte dei soggetti preposti alla sorveglianza all’interno dell’AMP;
7. Il rilascio ai centri di immersioni delle autorizzazioni successive sarà vincolato alla verifica del loro corretto operato nel corso dell’anno precedente;
8. Sono consentite, in via sperimentale e solo per l’annualità in corso, un massimo di 15 visite guidate notturne nella zona B e di 20 nella zona C con le seguenti modalità e prescrizioni:
a) in un numero di subacquei non superiore a 3 (tre) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
b) in ciascun sito con non più di 9 (nove) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
c) l’autorizzazione per le immersioni notturne deve essere richiesta almeno 24 prima indicando il numero di persone e di guide subacquee, il sito e l’ora dell’immersione.

Art. 6 – Disciplina della navigazione da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 14, comma 7, del REO, si riportano le coordinate geografiche (riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84) e la cartografia del tratto di mare compreso tra l’isola di Bergeggi e la costa prospiciente, nel quale è vietata la navigazione e il transito delle unità navali dal 1° maggio al 30 settembre, ad eccezione dei natanti condotti a remi e pedali:
punto 1:  latitudine: 44° 14’ 15,806” N  longitudine: 8° 26’ 34,043” E
punto 2: latitudine: 44° 14’ 06,638” N  longitudine: 8° 26’ 40,600” E
punto 3: latitudine: 44° 14’ 05,897” N  longitudine: 8° 26’ 38,626” E
punto 4: latitudine: 44° 14’ 14,336” N  longitudine: 8° 26’ 32,602” E

 Art. 7 – Disciplina dell’attività di ormeggio

Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 17, del REO, è disposto quanto segue:
1. L’attività di ormeggio ai gavitelli posti a largo dell’isola di Bergeggi ed in Zona B dell’Area Marina Protetta, conosciuti con il nomi di “Pifferaio” e “Canalone” è strettamente riservata ai centri di immersione autorizzati (art. 5) e nei casi previsti dall’art. 8 del presente Disciplinare integrativo.

2. E’ vietato l’ormeggio alle boe perimetrali della Zona C e alle boe che delimitano la Zona A dell’Area Marina Protetta con le seguenti coordinate geografiche

3. E’ vietato altresì vietato l’ormeggio alle boe numerate da 1 a 26 che identificano il percorso denominato “Sentiero Blu”, installato nel periodo 1 maggio – 30 settembre

Art. 8 – Disciplina dell’attività di ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16 del REO, è vietato l’ancoraggio alle unità navali nella porzione occidentale della zona C dell’AMP (a ovest dell’Isola) nel tratto di mare situato nel poligono individuato all’interno dei seguenti 4 punti di coordinate geografiche (riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84):
punto 1: latitudine: 44° 14’ 14” N  longitudine: 8° 26’ 32” E
punto 2: latitudine: 44° 14’ 16” N  longitudine: 8° 26’ 21” E
punto 3: latitudine: 44° 13’ 58” N  longitudine: 8° 26’ 21” E
punto 4: latitudine: 44° 13’ 58” N  longitudine: 8° 26’ 32” E

Art. 9 – Disciplina attività di trasporto passeggeri e visite guidate

Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 17, del REO, è disposto quanto segue:
1. Ai mezzi di trasporto passeggeri autorizzati dall’ente gestore, in via sperimentale, e solo per le imbarcazioni con lunghezza non superiore ai 12 metri, è consentito l’ormeggio ai gavitelli riservati alle attività dei centri d’immersione autorizzati.
L’ormeggio delle imbarcazioni per il trasporto passeggeri e visite guidate è consentito con le seguenti modalità e prescrizioni:
a) nel periodo 1 maggio – 30 settembre, dalle ore 18.00 in poi;
b) nel periodo 1 ottobre – 30 aprile, dalle ore 17.00 in poi;
c) dando priorità e precedenza alle imbarcazioni alle unità navali dei centri d’immersione autorizzati eventualmente presenti.
2. Ai titolari di imbarcazioni per il trasporto passeggeri e visite guidate autorizzati, viene rilasciato un “Registro delle visite guidate”, su cui annotare prima di ogni visita guidata effettuata all’interno dell’Area Marina Protetta, la data, l’ora di inizio e di temine dell’attività, l’eventuale zona di ancoraggio ed il numero dei partecipanti.
Ai fini della realizzazione del monitoraggio annuale delle attività antropiche, il “Registro delle visite guidate”, dovrà essere riconsegnato all’Ente gestore entro e non oltre il 15 novembre.
La mancata consegna del registro, o la non corretta compilazione dello stesso, comporta il mancato rinnovo dell’autorizzazione/consegna del nuovo libretto per l’anno successivo.
3. L’Ente gestore si riserva la possibilità di revocare l’autorizzazione, in qualsiasi momento, a seguito di anomalie riscontrate nella compilazione e nell’uso dei registri, di inosservanza di quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente atto e di segnalazioni da parte dei soggetti preposti alla sorveglianza all’interno dell’AMP;
Il rilascio ai soggetti interessati delle autorizzazioni successive, sarà vincolato alla verifica del loro corretto operato nel corso dell’anno precedente;

Art. 10 – Disciplina dell’attività di pesca sportiva

Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 19, del REO, è disposto quanto segue:
1. Nell’AMP non è consentito:
a) l’utilizzo della tecnica del “vertical jigging” o con attrezzi similari;
b) la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo “monel” e piombo guardiano;
c) l’utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; l’utilizzo della larva della mosca carnaria detta “bigattino”, sia come esca che, come richiamo, (pasturazione);
d) l’utilizzo di fonti luminose, esche luminose e procedure di pasturazione;
e) l’uso di filacciosi, nasse, nattelli, coppo o bilancia, fiocina;
f) Il drifting con ancoraggio al fondale;
g) l’uso di sistemi di pesca elettrici o collegati a motori termici, quali salpa bolentino, affondatore, mulinelli e salpa palamiti;
h) A bordo delle unità da diporto, è vietata la detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
2. Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 50 (cinquanta), qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
3. Nella zona C è consentita la pesca sportiva ai residenti nel Comune di Bergeggi, previa richiesta all’Ente Gestore (E.G.). del libretto di pesca, che deve essere compilato secondo le modalità di utilizzo riportate al successivo comma 4.
4. Ai fini del monitoraggio i pescatori sportivi che esercitano l’attività nell’AMP, sia residenti che non residenti, devono obbligatoriamente richiedere all’ente gestore il libretto di pesca, che deve essere compilato in ogni sua parte durante le attività di pesca e riconsegnato all’ente gestore entro e non oltre il 15 novembre.
5. La mancata consegna del libretto, o la non corretta compilazione dello stesso, comporta il mancato rinnovo dell’autorizzazione/consegna del nuovo libretto per l’anno successivo;
6. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 19, comma 8, al fine di consentire il rilevamento dell’attività di pesca sportiva e ricreativa, in Zona C, i soggetti interessati, sia residenti che non residenti, devono richiedere l’autorizzazione all’ente gestore. I pescatori autorizzati alla pesca col palamito devono esporre, su ogni singolo palamito, all’inizio e alla fine della rete, gli appositi contrassegni identificativi, rilasciati all’atto dell’autorizzazione dall’Ente gestore.
7. Al fine di consentire la vigilanza e l’acquisizione di informazioni fondamentali per un corretto monitoraggio della risorsa e delle attività di pesca sportiva e/o ricreativa l’utilizzo del libretto viene disciplinato come segue:
a) arrivati sul sito prescelto, prima di iniziare l’attività di pesca, andranno indicate sul libretto le informazioni relative alla data, all’ora di inizio e il sito di pesca (numero settore e zona), la tecnica di pesca e la eventuale specie bersaglio;
b) ogni cambio del sito di pesca o della tecnica di pesca dovrà essere annotato su una nuova riga compilando le informazioni richieste nel punto a;
c) ogni singola cattura deve essere immediatamente registrata indicando la specie e il peso dell’esemplare;
d) personale autorizzato potrà richiedere di controllare l’autorizzazione e la corretta compilazione del libretto anche nel corso dell’attività di pesca;
8. Nella zona B il numero totale di autorizzazioni rilasciabili per l’esercizio della pesca sportiva è di 25 (venticinque).
9. Nella zona C il numero totale di autorizzazioni rilasciabili per l’esercizio della pesca sportiva è di 50 (cinquanta).
10. Le autorizzazioni per la pesca sportiva in zona B e in zona C sono nominali e non cedibili a terzi e verranno rilasciate in funzione dell’ordine temporale di presentazione delle richieste (farà fede la data e il numero di protocollo presso il Comune di Bergeggi), fino ad esaurimento del numero di autorizzazioni disponibili;
11. Le autorizzazioni rimaste vacanti, dato rilevabile in tempo reale dall’elenco dei soggetti autorizzati, pubblicato sul sito dell’AMP, potranno essere rilasciate nel corso dell’anno su specifica richiesta in funzione dell’ordine temporale di presentazione della stessa (farà fede la data e il numero di protocollo presso il Comune di Bergeggi). In ogni caso valgono le valenze temporali (annuali e semestrali) ed i limiti di cui sopra.
12. L’Ente gestore si riserva la possibilità di revocare l’autorizzazione, in qualsiasi momento, a seguito di anomalie riscontrate nella compilazione e nell’uso dei registri, di inosservanza di quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente atto e di segnalazioni da parte dei soggetti preposti alla sorveglianza all’interno dell’AMP.
13. Il rilascio ai soggetti interessati delle autorizzazioni successive, sarà vincolato alla verifica del loro corretto operato nel corso dell’anno precedente.

Art. 11 – Validità e richiesta delle autorizzazioni

  1. 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività consentite nell’AMP, i soggetti interessati devono presentare domanda all’Ente gestore, negli appositi moduli consultabili sul sito web dell’AMP, allegando la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal presente Disciplinare.
    2. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l’anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2024.
    3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 27 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le domande possono essere inoltrate attraverso le seguenti modalità:
    a) via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it;
    b) presso gli uffici del protocollo del Comune di Bergeggi, negli orari di apertura al pubblico.
    4. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.

Art. 12 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto disposto dal REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale per il versamento dei corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:
a) bonifico bancario tramite IBAN: IT 20 O 05034 49531 0000000 89100 intestato a: COMUNE DI BERGEGGI
b) tramite Pago-PA accessibile sul sito del Comune al link https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/CAUSALE: come indicata nei modelli di richiesta rilascio autorizzazione – Indicare l’anno di riferimento della richiesta, il nome della ragione sociale, il tipo di attività ed il periodo di riferimento.
2. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 ogni autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore prevede l’applicazione della marca da bollo da € 16,00, sia sulla domanda di presentazione della autorizzazione, sia sulla stessa autorizzazione. In caso di rinnovo è dovuta una sola marca da bollo del valore di € 16,00.
3. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni per le attività consentite dal REO dell’Area Marina Protette, dovranno essere presentate con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l’avvio dell’attività stessa.

Articolo 13 – Corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi i diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 27, comma 2, i corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione, compresi dei diritti di segreteria, per lo svolgimento delle attività consentite
all’interno dell’AMP “Isola di Bergeggi”, sono di seguito riportati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6
2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni, compresi i diritti di segreteria, deve essere versato in un’unica soluzione al momento del ritiro dell’autorizzazione.
3. Per le attività di cui all’art. 13, 17 e 18 del REO, rispettivamente “Visite guidate subacquee”, “Trasporto passeggeri e visite guidate” e “Attività didattica”, oltre al corrispettivo annuale per il rilascio dell’autorizzazione, è previsto anche il versamento di un corrispettivo per l’utilizzo dei gavitelli riservati a tali attività, che sarà ripartito nella seguente modalità: pagamento corrispettivo “a tuffo”, da versarsi a consuntivo con modalità giornaliera/settimanale/mensile/annuale sulla base della validità dell’autorizzazione (tab.n° 4 e 5)

* L’autorizzazione semestrale è individuata in due semestri:
 1° semestre  = dalla data del rilascio fino al 30 giugno;
 2° semestre = dalla data del rilascio (successiva al 1 luglio) fino al 31 dicembre.
Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi.
L’autorizzazione mensile ha validità nel mese solare di rilascio dell’autorizzazione.
L’autorizzazione settimanale ha validità nella settimana di rilascio dell’autorizzazione.

mappa area marina protetta bergeggi