Pesca dilettantistica

La pesca sportiva/ricreativa, oggi meglio definita pesca dilettantistica o non commerciale, è l’attività di prelievo degli organismi marini esercitata a scopo non commerciale.

MONITORAGGIO PESCA RICREATIVA

L’AMP svolge il monitoraggio della pesca ricreativa dal 2010. I dati sono consultabili nelle relazioni tecniche pubblicate.

La pesca dilettantistica nell’AMP

(Questa elencazione ha mera natura informativa ed esemplificativa senza pretesa di completezza. Per prendere visione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione e degli eventuali atti amministrativi inerenti la gestione si rimanda alla sezione: Aspetti normativi e regolamenti. Per eventuali chiarimenti e delucidazioni si prega di contattare gli uffici dell’AMP).

In tutta l’AMP non sono consentite:

1.  la pesca subacquea;
2.  le gare di pesca sportiva;
3.  la pesca dilettantistica in notturna, dalle ore 20.00 alle ore 6.00;
4.  la pesca dilettantistica con le nasse;
5.  il vertical jigging.

In zona A non è consentita alcuna attività di pesca dilettantistica.

In zona B
1. nello specchio acqueo antistante la grotta marina di Bergeggi, per un raggio di 20 m dal centro dell’imboccatura dalla grotta, non è consentita la pesca dilettantistica;
2. la pesca dilettantistica è consentita ai soli residenti nel Comune di Bergeggi, previa autorizzazione da parte dell’Ente gestore, con le seguenti modalità:
a) da riva con numero massimo 2 canne, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
b) da natante, con non più di 3 lenze fisse per natante quali canne, bolentini, correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
c) con non più di 3 palangari aventi un numero massimo di 50 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm;
d) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi (9,26 km/h circa), con non più di 2 lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.

In zona C
1. l’attività di pesca sportiva/ricreativa è consentita liberamente ai residenti nel Comune di Bergeggi (fa fede la carta d’identità) e, previa autorizzazione da parte dell’Ente gestore, anche ai non residenti nel suddetto Comune, con le seguenti modalità:
a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 a persona, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
b) da natante, con bolentino e canna in numero massimo di 3 per natante, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
c) da natante, con non più di 3 correntine a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
d) con non più di 3 palangari aventi un numero massimo di 50 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza
minima di 80 metri dalla costa;
e) da natante, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.
2. la quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare;
3. è fatto obbligo di essere muniti di idonei contenitori per il pescato ed è fatto divieto di rilasciare nell’ambiente residui del pescato o altre sostanze.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva con lenza e canna nelle zone B e C, l’Ente gestore rilascia un massimo di 200 autorizzazioni, contestualmente operative, di cui 120 nominali e 80 alle associazioni di pesca sportiva.
Le autorizzazioni rilasciate alle associazioni di pesca sportiva consentono ad un massimo di 20 associati di usufruire di tale autorizzazione.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all’Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese.
Il rilascio dell’autorizzazione alla pesca sportiva comporta l’obbligo di:
a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente gestore, da esibire durante l’esercizio dell’attività di pesca sportiva e da esporre sull’unità navale;
b) riportare su un apposito libretto, vidimato dall’Ente gestore, la data, le ore e le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all’Ente gestore e consegnato al medesimo Ente gestore alla scadenza dell’autorizzazione, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.
Gli Avvisi comunali e gli Atti amministrativi inerenti l’attività di pesca ricreativa sono consultabili presso la sede dell’AMP e nella sezione “Aspetti normativi e regolamenti” di questo sito.
A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente gestore, con successivo provvedimento, può disciplinare ulteriormente la pesca sportiva, relativamente alle modalità ed al periodo, per garantire la salvaguardia della risorsa ittica e la conservazione dei fondali.

mappa area marina protetta bergeggi